L'ammissione di nuovi consorziati è regolata dall'Art. 7 dello Stauto:
1. Possono essere ammessi al Consorzio, secondo le modalità indicate qui di seguito, altre Università pubbliche o private, che possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea, alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.
2. Le Università che desiderano entrare a far parte del Consorzio devono rivolgere domanda scritta, corredata di adeguata documentazione, al Consiglio di Amministrazione.
3. Il nuovo consorziato dovrà partecipare al fondo comune per la quota versata e ad esso spettano diritti e doveri pari ai fondatori.
4. L'accoglimento della domanda viene deliberata dall'Assemblea con voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate.
5. Il nuovo consorziato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, provvede al versamento del contributo di partecipazione al fondo consortile.
6. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, attraverso apposito Regolamento, l’adesione di Enti ed organizzazioni con lo status di "affiliato".
L'affiliato condivide le finalità del presente statuto e può stabilire con il Consorzio rapporti di collaborazione privilegiati, non partecipa al fondo consortile e non ha diritto di voto nell'Assemblea.
L'affiliato condivide le finalità del presente statuto e può stabilire con il Consorzio rapporti di collaborazione privilegiati, non partecipa al fondo consortile e non ha diritto di voto nell'Assemblea.
7. Sono ammessi al Consorzio altri Centri Operativi secondo i criteri sopra esposti purché appartengano ad Università consorziate e dopo approvazione della qualità scientifica da parte del Comitato dei Garanti.
Singoli ricercatori appartenenti all’organico di Università consorziate possono essere ammessi ad unità operative già esistenti previo benestare del Centro operativo ed approvazione del Comitato dei Garanti.